Un appello/denuncia alle istituzioni internazionali perché ci aiutino ad abrogarla integralmente.
Dopo una serie di incontri con le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, finalizzate a segnalare la condizione di segregazione e persecuzione istituzionale delle minoranze etniche e razziali in Italia, il Gruppo EveryOne, in cooperazione con la rete antirazzista, ha redatto un documento in cui vengono denunciati gli elementi antidemocratici le violazioni dei Diritti Umani (elencati e specificati nella Carta dei Diritti Fondamentali nell'Unione europea) contenuti nella Legge 94/2009.
Il documento/denuncia viene inoltrato alle Istituzioni e alle Corti di Giustizia internazionali con la viva speranza che gli interventi degli organi che tutelano il rispetto della democrazia e l'applicazione degli accordi internazionali sui Diritti Umani possano ottenere con urgenza la cancellazione del provvedimento.
La legge 94/2009 nega i più elementari diritti umani e le minime garanzie di accoglienza e integrazione ai gruppi etnici e razziali attualmente invisi al potere costituito, ponendo in essere una politica anti-immigrazione che non rispetta le normative internazionali né i più elementari principi etici e umanitari.

Al Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Navanethem Pillay, all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati António Guterres, al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, al Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo, al Comitato delle Nazioni Unite per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie, al Presidente del Parlamento Europeo Jerzy Buziek, al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), al Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, al Commissario europeo alla Giustizia, alla Libertà e alla Sicurezza Jacques Barrot, al Commissario europeo alla Salute, Androulla Vassiliou, al Comitato ONU sui diritti economici, sociali, culturali (CESCR), Corte Europea dei Diritti Umani, all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), al Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), alla Corte Penale Internazionale (ICC), alla Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (ACHPR), al Presidente del Consiglio Europeo Fredrik Reinfeldt, al Commissario per i Diritti Umani del Consiglio Europeo Thomas Hammarberg, all’Organizzazione Mondiale della Sanità
E p.c.:
alla Presidenza della Repubblica italiana, alla Presidenza della Camera dei Deputati italiana, alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, al Ministero degli Interni italiano, al Ministero della Giustizia italiano, al Ministero della Salute italiano, al Ministero delle Pari Opportunità italiano, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Corte Costituzionale, al Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali, al Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, a tutte le Procure della Repubblica in Italia, alle Istituzioni Locali, alle Organizzazioni per i Diritti Umani

Illustrissimi Signori,
qui unita troverete una denuncia ufficiale, redatta dal Gruppo EveryOne - Organizzazione internazionale per i Diritti Umani - riguardante la Legge italiana
N° 94/2009 sulla pubblica sicurezza, approvata dal Parlamento Italiano ed entrata in vigore dall'8 agosto 2009. Vi preghiamo di fare tutto il possibile perché la Legge 94/2009 sia abrogata integralmente, poiché viola la Carta dei Diritti Fondamentali nell'Unione Europea e tutti gli accordi internazionali che proteggono le etnie e le razze di minoranze e i profughi, oltre che la Costituzione italiana. A causa della Legge, attualmente i migranti in Italia vivono come animali, braccati, chiusi in furgoni con sbarre ai finestrini, oggetto di trattamenti inumani e degradanti, separati dai familiari, privati di diritti civili e di assistenza medica e sociale, denunciati dai delatori, annientati nei Centri di Identificazione ed espulsione, aggrediti dai razzisti.
Cordialmente,
Roberto Malini, Matteo Pegoraro, Dario Picciau
co-presidenti del Gruppo EveryOne

ATTO DI DENUNCIA
I sottoscritti Matteo PEGORARO, nato a Monselice (PD); il 11/04/1986, Roberto MALINI, nato a Milano il 27/05/1959 e Dario PICCIAU, nato a Milano il 21/03/1975, nella loro qualità di co-presidenti del GRUPPO EVERYONE, organizzazione internazionale per i Diritti Umani, tutti domiciliati presso la sede operativa della suddetta organizzazione, sita in Firenze, via dei Macci n. 11,
premesso
Il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica italiana (Napolitano) ha promulgato la legge n. 94 (GU n. 170 del 24/07/2009) in materia di sicurezza pubblica, preventivamente approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica italiani.
Suddetta legge è da considerarsi in vigore dall’8 agosto 2009.
Suddetta legge è stata inizialmente presentata sottoforma di disegno di legge con atto n. 733 presso il Senato della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Maroni), e dal Ministro della giustizia (Alfano).
La legge n. 94/2009 comprende alcuni significativi emendamenti e una serie di disposizioni eterogenee, che vanno da modifiche al codice penale e a leggi speciali contenenti fattispecie di reato, al codice di procedura penale, a leggi in tema di misure di prevenzione, di trattamento carcerario, di immigrazione, di circolazione stradale e relative ai poteri delle autorità amministrative in ordine a situazioni in qualche modo riconducibili alla sicurezza pubblica.
Una attenzione particolare la legge n. 94/2009 riserva alla disciplina in materia di immigrazione, alla quale sono apportate considerevoli modifiche; la modifica più rilevante in materia è costituita dall'introduzione del nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10 bis t.u. immigrazione, introdotto con l'art. 1, comma 16), affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68/2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata).
La nuova fattispecie incriminatrice è corredata da previsioni accessorie (espressa previsione della espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero, possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorità giudiziaria procedente) che ne rendono evidente la finalità strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato.
In effetti il primo risultato perseguito da qualsiasi fattispecie incriminatrice è l'effetto assai deterrente che ne deriva, e in tal senso una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare lecita - né in linea con la Carta costituzionale italiana, con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e con le normative internazionali recanti disposizioni in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo - per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili (né il presunto disvalore di tale condotta è tale da ammettere, anche in astratto, maggiori rigori sanzionatori). Tale trattamento sembra di fatto equiparare i migranti non comunitari che fuggono da povertà, carestie, guerre e persecuzione a delinquenti da perseguire ed espellere, anziché proteggere.
Gli esponenti ritengono di dover segnalare una grave nonché inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione della Repubblica italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e delle Convenzioni internazionali in materia di diritti primari (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno.
Ai sensi dell'art. 331 c.p.p., infatti, tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia in relazione alla cognizione funzionale di un reato procedibile d'ufficio. Uno dei rischi concreti - in assenza dell'introduzione di una deroga all'obbligo quantomeno nell'ambito di servizi che tutelano beni primari - è che si possano creare circuiti illegali alternativi che offrano prestazioni non più ottenibili dalle strutture pubbliche.
Gli esponenti, a proposito di quanto sopra espresso, denunziano che in numerose città italiane si sono già verificati, senza presa di posizione alcuna delle Autorità dello Stato, episodi gravissimi, altamente lesivi dei diritti e della dignità individuali, di immigrati privi del titolo di soggiorno che, seppur in gravi condizioni fisiche, si sono rifiutati di accedere alle cure farmacologiche o sanitarie, motivati dal terrore di essere denunciati da pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi e successivamente espulsi dall’Italia - o divisi dalle proprie famiglie - in base al reato di cui alla legge 94/2009.
Terrore che si ravvisa più che fondato, considerando che l’art. 331 c.p.p. obbliga i cittadini italiani dipendenti di un servizio pubblico (dunque anche di un’azienda sanitaria locale) alla delazione. L'omessa denuncia, ex art. 361 e 362 c. p.p., si configurerebbe come reato punibile a sua volta con una multa o la reclusione fino ad un anno. A tal proposito, vi è inoltre da considerare che i migranti irregolari oggetto di minacce, abusi o violenze fisiche e psicologiche a matrice xenofoba da parte di intolleranti, nonché di gruppi organizzati di razzisti - configurabili spesso in vere e proprie “ronde per la sicurezza”, autorizzate dalla legge n. 94/2009 - saranno costretti, per evitare denunce e perseguimenti penali, a rifugiarsi - nascondendovisi - in luoghi malsani, lontani dalla civiltà, peggiorando le loro condizioni, mentre le violenze delle ronde non saranno oggetto di denuncia presso le Autorità italiane e i colpevoli di tali reati rimarranno impuniti, e anzi liberi di perpetrare crimini.
Vi sono già segnalazioni di madri e bambini morti perché malati gravemente e impossibilitati a recarsi presso presidi sanitari o terrorizzati di farlo. In particolare si segnala il caso di una badante ucraina di 39 anni, priva dei visti d’ingresso, che il 10 giugno 2009 è stata ritrovata morta dissanguata in seguito a un aborto spontaneo all'interno dell'appartamento in cui lavorava, a Torre a Mare, in provincia di Bari. Dopo tante ricerche, aveva da poco trovato un'occupazione. Improvvisamente, si è sentita male e ha cominciato a sanguinare, ma non ha chiamato nessuno: la paura di perdere il lavoro e di essere denunciata per la sua condizione irregolare l'ha bloccata.
Il 14 giugno un cinese di 33 anni è invece fuggito dall'ospedale Sacco di Milano portandosi via il figlioletto neonato appena operato per una gravissima malformazione al cuore, per paura della denuncia per “clandestinità”. In tal senso, una recente ricerca del Gruppo EveryOne nei principali ospedali di Roma (San Gallicano, Policlinico Umberto I, San Camillo Forlanini, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Grassi di Ostia) e Milano (Niguarda, ospedale Maggiore Policlinico, San Paolo, San Carlo Borromeo) ha rivelato una diminuzione di quasi il 35% dei migranti che ricorrono alle cure di pronto soccorso, conseguentemente alla notizia dell’imminente approvazione del provvedimento legislativo italiano n. 733 B sulla sicurezza pubblica.
Il professor Francesco Chiarelli, consulente pediatrico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha recentemente affermato che “Un parto senza assistenza sanitaria e al di fuori di un contesto di assoluta sicurezza, si trasforma in un rischio grave e ingiustificabile per la madre e per il neonato” e così che “L’emarginazione delle donne e l'impossibilità di accedere ai servizi sanitari rendono drammatiche le cifre riguardanti il fenomeno della mortalità infantile”.
In proposito all’art. 331 c.p.p., gli esponenti ritengono più che fondato il grave rischio di diffusione di epidemie cui la legge n. 94/2009 sottopone sia i migranti che i cittadini italiani, dell’Unione europea e del resto del mondo. La condizione di totale esclusione sociale cui sono costretti, in seguito al “reato di clandestinità”, gli stranieri irregolari - costretti a vivere nascosti, in condizioni igieniche tragiche - rende impossibile, nel caso insorgesse un’epidemia, qualsiasi azione di prevenzione, quarantena o altra prassi sanitaria. Senza cure mediche, senza vaccinazioni e trattamenti adeguati, basta un’influenza atipica per mietere molte vittime e dare luogo a possibili gravi mutazioni.
Per non parlare del pericolo–lebbra, una malattia che recentemente è stata segnalata a Milano e Genova, o della TBC, cha ha già mietuto vittime tra i migranti in alcune città italiane. Le pronte cure, le procedure antiepidemiche e la quarantena hanno evitato il diffondersi del morbo della lebbra, cosa che dall’entrata in vigore della legge n. 94/2009 non sarà più possibile. Due casi di sospetta lebbra non curata a causa della paura di una denuncia sono già stati segnalati alle Autorità italiane, sempre a Milano. Non si osa pensare a cosa accadrebbe in presenza di un virus terribile come l’ebola, evento tutt'’altro che improbabile, considerato che perseguitati e profughi provengono spesso da Paesi in cui tale virus rappresenta un grave problema sanitario. Il pericolo epidemie, un’emergenza del mondo globalizzato di oggi, richiede necessariamente la fiducia nelle Istituzioni sanitarie da parte di tutte le categorie sociali.
Si rileva inoltre che l'art. 6, comma 2, t.u. immigrazione, come modificato dall'art. 45, lett. f (ora art. 1, comma 20, lett. f della legge n. 94/2009), se interpretato, potrebbe richiedere, ai fini della dichiarazione di nascita del figlio - anche legittimo - (come del resto di tutti i documenti di Stato Civile, come lo stesso riconoscimento del figlio naturale all’atto della nascita), la esibizione all'ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera. Il suddetto articolo stabilisce infatti che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
Ciò, come segnalato in una nota del 30 aprile 2009 della Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia, si pone «in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (art. 7 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176», «determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio», con la conseguenza che lo stesso non solo «verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione».
Va rilevato che le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a una assistenza particolari, “convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione”. Ciò in considerazione del fatto che occorra “preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”.
Va tenuto presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo al diritti civili e politici - in particolare negli art. 23 e 24 -, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”.
Si rileva che l’Italia, nell’adottare il provvedimento di cui all’art. 1, comma 20, lett. f della legge n. 94/2009, commetterebbe palese violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, e in particolare degli art. 2, 5, 7, 8, 16, 22, 24, 27 e 30. All’art. 2 si fa palese riferimento al divieto di discriminazione per il fanciullo e per i suoi genitori o rappresentanti legali, indipendentemente dalla loro condizione: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”. Se ne può dunque convenire che impedire la registrazione del figlio neonato da parte di un genitore “clandestino” è di fatto in contrasto con le norme internazionali contro la discriminazione, e soprattutto pone il fanciullo in una condizione estremamente impari dal punto di vista dei diritti fondamentali rispetto ai neonati cittadini italiani. Tale condizione va a ledere infatti l’art. 5 della Convenzione, che prevede che gli Stati parti rispettino “la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori [...] di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione”.
A tal proposito, ancor più evidente appare il contrasto della legge 94/2009 con l’art. 7 della Convenzione: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi” e in particolare “Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”.
In merito all’art. 9, che obbliga gli Stati parti a vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo”, si rivela necessario sottolineare che l’interesse del fanciullo è quello di crescere con i propri familiari, in questo caso con i genitori biologici che lo hanno concepito e che di fatto hanno il diritto e dovere di allevarlo, purché questi lo preservino nella sua identità e rispettino i suoi diritti di libertà, allevandolo in un clima familiare sereno.
Nessun fanciullo, inoltre, secondo la Convenzione sui Diritti del Fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione (art. 16). Gli esponenti si chiedono se impedire a una famiglia l’iscrizione anagrafica del neonato non rappresenti un’interferenza arbitraria o illegale alla luce delle norme internazionali che tutelano i diritti fondamentali dell’individuo, ma soprattutto salvaguardano l’interesse primario del fanciullo. All’art. 22, inoltre, si fa riferimento allo status di rifugiato del fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile.
Ci si chiede come un fanciullo che non beneficia della legittima iscrizione anagrafica possa ottenere lo status di rifugiato, nel momento stesso in cui i suoi genitori, che ipoteticamente si trovino su suolo italiano essendo fuggiti da guerre, persecuzioni o comunque da trattamenti inumani e degradanti perpetrati nel proprio Paese d’origine, vengono considerati a tutti gli effetti criminali da perseguire, arrestare e successivamente espellere perché privi dei visti d’ingresso regolari. All’art. 24 della suddetta Convenzione si fa riferimento, alla lett. d), al dovere di ogni Stato parte di “garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali”.
In base alla norma 331 c.p.p., che è da considerarsi in vigore anch’essa dall’8 agosto 2009 e obbliga, come sopra detto, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio a denunciare la clandestinità degli immigrati regolari alle Autorità competenti, e in base ai dati della ricerca operata dal Gruppo EveryOne - nonché ai fatti sopra esposti riguardanti la morte di una donna ucraina incinta registratasi diverse settimane fa -, se ne può convenire che le madri immigrate irregolari non potranno beneficiare adeguatamente delle cure di cui al suddetto art. 24 della Convenzione, in quanto sarebbero immediatamente denunciate alle Autorità, successivamente fermate, condotte in un Centro di Identificazione ed Espulsione e infine deportate verso il Paese d’Origine.
Il tutto con l’impossibilità di registrare anagraficamente il proprio figlio e con la conseguenza di vederselo sottrarre dai Servizi Sociali, e successivamente affidare a una comunità con una sentenza del Tribunale Minorile. Concludendo, gli Stati parti, in base all’art. 27 della Convenzione, riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. “Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo”. A tal proposito, viene specificato che “Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti [...] per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio”.
In Italia allo stato attuale tutto ciò è negato, e anzi ogni protezione di tipo sussidiario è negata a priori a un immigrato che si trovi a soggiornare sul suolo nazionale privo dei validi titoli di soggiorno richiesti e spesso impossibili da ottenere, stanti i limiti del decreto flussi (l. n. 189/2002) che ancora oggi paralizzano la regolarizzazione di migliaia di lavoratori immigrati. Essendo infatti entrati illegalmente, i “clandestini” non possono entrare nel mercato del lavoro ufficiale. Pertanto, arrivati a destinazione, vengono spesso sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli che li usano come manodopera a basso costo, in spregio a ogni legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approfittando del fatto che sono facilmente ricattabili a causa della loro posizione irregolare.
Vi è peraltro da rilevare che in alcuni casi, al contrario, i datori di lavoro, spinti da motivi umanitari e di solidarietà, consentono ai migranti di svolgere attività nonostante la loro condizione di irregolari, evitando loro di finire nelle mani delle mafie o di andare incontro a un destino drammatico a causa dell'indigenza e dell'apartheid. In tali casi, fortunatamente non rari, il datore di lavoro si espone però a essere perseguito dalla legge. Inoltre, i recenti respingimenti dal mare italiano verso la Libia dell’1 luglio (89 profughi, tra cui 9 donne e 3 bambini), del 5 luglio (47 profughi) e del 29 luglio (14 profughi, tra cui 2 donne e 1 bambino) - resi noti a mezzo stampa - dimostrano piuttosto, in palese violazione con la Convenzione di Ginevra sul diritto d’asilo, la protezione umanitaria e la protezione sussidiaria, una volontà delle Istituzioni e Autorità italiane di accanirsi contro i profughi, trattandoli alla stregua di criminali da deportare e riconsegnare a Stati totalitari e repressivi.
All’art. 30 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo si specifica che “negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo”.
A tal proposito bisogna chiedersi come un fanciullo appartenente a una minoranza - come appare de facto essere quella degli immigrati irregolari, comunemente definiti “clandestini” - possa, insieme ai membri del suo gruppo, godere dei diritti della propria sfera identitaria, quando l’unica prospettiva in Italia può essere il respingimento verso il Paese dal quale è fuggito con i propri familiari o la sua separazione dai legittimi genitori, con il conseguente suo internamento in una comunità, in cui una nuova identità (culturale, religiosa, sociale) - italiana - gli viene inculcata con lo scopo di un’integrazione forzosa in vista di una futura adozione.
Le violazioni di cui al punto 14 del presente atto di denuncia sono da considerarsi anche riscontrabili rispetto alla legge n. 176 del 27 maggio 1991 (GU n. 135 del 11/06/1991), promulgata dal Presidente della Repubblica italiana, in particolare rispetto agli art. 2 e 3, che ratificano la Convenzione sui Diritti del Fanciullo conferendovi “piena e intera esecuzione”, specificando che “è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Secondo un articolo del quotidiano Il Tirreno del 29 luglio 2009 intitolato “Clandestina? Non puoi essere madre”, a Prato, solo nei primi mesi del 2009, sono nati 412 bambini figli di genitori senza il permesso di soggiorno.
A lanciare l’allarme sull’impossibilità per i genitori “clandestini” di riconoscere i propri figli al momento della nascita è stato Giovanni Daveti, il funzionario responsabile per gli affari che riguardano la comunità cinese per la prefettura di Prato. “Nel pacchetto sicurezza – ha detto Daveti – è inserita una norma che obbliga i clandestini a mostrare il permesso di soggiorno negli atti di Stato civile. Attualmente non abbiamo alcuna circolare che ci spieghi come comportarci nel dettaglio: dall’8 agosto, quando entrerà in vigore la legge, quindi noi avremo neonati che non potranno essere riconosciuti dai genitori, se entrambi clandestini. L’unica via praticabile sembra quella di affidarli ai servizi sociali. Solo nei primi sei mesi del 2009 a Prato sono nati 412 bambini in questa condizione”.
Secondo un articolo del quotidiano La Repubblica - edizione locale di Genova - del 29 luglio 2009 intitolato “Decreto sicurezza, quei figli delle immigrate separati dalle madri”, la madre clandestina che partorisce in ospedale rischierà di vedersi sottrarre alla nascita il figlio, destinato all´adozione: in mancanza di una qualsiasi regolarizzazione dei genitori – anche perché il cosiddetto permesso di soggiorno per gravidanza non è affatto scontato – il piccolo verrà infatti dichiarato in stato di abbandono, ed affidato in un primo tempo ai servizi sociali. “Il paradosso è che il neonato, proprio perché abbandonato dai genitori, acquisirà immediatamente la cittadinanza italiana. [...] Secondo una stima dei medici genovesi, tra città e provincia le straniere in stato interessante – e che porterebbero a termine la gravidanza entro la fine dell’anno - sarebbero alcune centinaia: che fine faranno i loro bimbi?”.
In un recente dibattito parlamentare, Alfredo Mantovano, sottosegretario al Ministero degli Interni, sosteneva che le madri straniere possono comunque entrare in possesso di un permesso di soggiorno per gravidanza, e che questo tutelerebbe i piccoli. Si tratta dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, “Divieti di espulsione e di respingimento”, che prevede permessi di soggiorno per maternità, ovvero concessi alle donne irregolari che, essendo incinte, hanno bisogno di essere sottoposte a cure e visite mediche. Tale permesso di soggiorno “per cure mediche”, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 394/1999, copre l'intera durata della gravidanza e i primi sei mesi di vita del bambino, non consente di lavorare e non è rinnovabile né convertibile.
Ciò significa che allo scadere del tempo previsto dal permesso di soggiorno, la madre ritorna a essere una irregolare unitamente a suo figlio che, però, ha il diritto di andare a scuola e di essere curato. Se ne conviene che la madre irregolare potrà dunque denunciare la nascita di un figlio unicamente se titolare di questo permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, concesso però solo se la stessa risulta in possesso di un passaporto in corso di validità o di documento equipollente (art. 9 del D.P.R. 394/1999), nonché delle ecografie attestanti la maternità e della documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL di riferimento.
Appare una prima palese contraddizione che tale permesso venga concesso solo a quelle donne che risultino munite di passaporto valido: infatti qualunque madre fuggita da guerre, torture, persecuzioni e quant’altro di inumano e degradante e priva di documenti validi attestanti la sua nazionalità e che consentano l’espatrio si ritroverebbe negato anche questo parziale diritto. Secondariamente, va rilevato che il permesso speciale sarebbe accordato esclusivamente alla madre del fanciullo e non al padre (si veda l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 192/2006, che ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale) che, se si trovasse anch’egli nella condizione di immigrato irregolare, non potrebbe riconoscere in modo alcuno il proprio figlio biologico (salvo che sia convivente della donna durante lo stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, in virtù della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale).
Terza contraddizione, non meno importante, da sottoporre al giudizio della S.V., quella secondo cui una donna “clandestina” che non partorisca in ospedale, né vi si rechi antecedentemente il parto per i dovuti controlli - per i motivi già esplicitati ai precedenti punti -, non possa beneficiare di tale permesso provvisorio perché non in possesso della documentazione sanitaria concernente la gravidanza. A tal proposito, Giovanni Daveti, il succitato funzionario responsabile per gli affari che riguardano la comunità cinese per la prefettura di Prato, ha affermato lo scorso 28 luglio che “Fino a oggi una donna andava dal medico e si faceva fare un certificato dove si diceva che aspettava un bambino.
Questo consentiva di avere un permesso di soggiorno in genere di 6 mesi. Oggi con i medici che possono denunciare i clandestini questa prassi sarà molto più difficile. Per le donne sarà un rischio troppo alto”, confermando di fatto in toto quanto evidenziato dagli esponenti. Si consideri infine che la maggior parte delle Questure italiane non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilità di una fissa dimora.
Alla luce dei punti 13, 15, 16 e 17 del presente atto di denuncia, sembra agli esponenti che le Istituzioni e le Autorità italiane convergano verso un grave abuso nell’impedire l’esercizio di diritti fondamentali a una specifica categoria di individui.
In particolare gli esponenti rilevano l’incompatibilità con le norme internazionali concernenti i Diritti Umani fondamentali del comportamento cui - anche alla luce delle riportate dichiarazioni del funzionario della Prefettura di Prato - le Procure Generali della Repubblica e le Prefetture presso i capoluoghi italiani andranno incontro con tutta probabilità, ossia disporre la sottrazione del minore, figlio di “clandestini”, e il suo affidamento ai Servizi Sociali.
Tale decisione appare chiaro che può rendersi necessaria, secondo le normative internazionali (tra le altre, art. 9 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo), esclusivamente in taluni casi particolari, per esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo. Appare agli esponenti del tutto lesivo della dignità e dei diritti fondamentali dell’individuo sottrarre a un legittimo genitore il proprio figlio per motivi legati alla propria condizione sociale e/o personale, qualunque essa sia, oltreché palesemente incostituzionale (art. 2, 3 e 14 Cost.). In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione italiana prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.).
Inoltre la Costituzione italiana prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli (CONSEU - Barcellona, 27 maggio 1990), si afferma:
“Ogni collettività umana avente un riferimento comune a una propria cultura e a una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato [...], costituisce un popolo. Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale. Ogni popolo ha il diritto ad affermarsi come nazione”. Ci si potrebbe chiedere se i “clandestini”, in Italia, accomunati dal riferimento comune di essere irregolari agli effetti della legge e da una tradizione storica che li porta a fuggire da guerre, epidemie, carestie e persecuzioni verso Paresi più benestanti, costituiscano di diritto un popolo. In questo caso vi sarebbe da porre l’attenzione in particolare all’art. 4, “Diritto di Esistenza”, della suddetta Dichiarazione, che specifica: “Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene”.
Gli esponenti sottolineano come il confine, con l’entrata in vigore in Italia della legge n. 94/2009, tra disposizioni restrittive per favorire la sicurezza pubblica e negazione di diritti fondamentali attraverso trattamenti inumani e degradanti di cui al suddetto articolo 4 della Dichiarazione è quanto mai sottile e rischia di compromettere seriamente il ruolo della Repubblica quale garante dei diritti fondamentali.
Più che significativo, ai sensi del presente atto di denuncia, appare il riferimento agli art. 20 e 21 (“Diritti delle minoranze”) della succitata Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli. Secondo l’art. 20, “i membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica”. Tale principio risulta violato dalle disposizioni in materia di sicurezza pubblica di cui alla legge n. 94/2009 approvate dal Parlamento italiano e in vigore dall’8 agosto 2009. Secondo l’art. 21, inoltre, “L'esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme e non può autorizzare lesioni dell'integrità territoriale e dell'unità politica dello stato, quando questo si comporti in conformità con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione”.
Nel momento in cui si salvaguardi una minoranza - come appare essere a tutti gli effetti quella migrante - gli esponenti non ravvisano alcuna violazione degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme. Altrettanto si può affermare della compromissione dell’unità politica dello Stato, e così di lesioni dell’integrità territoriale, che non vengono in modo alcuno a verificarsi nel garantire a un individuo - per altro socialmente e politicamente svantaggiato rispetto ai suoi pari - il proprio diritto alla vita, alla libertà e alla piena realizzazione della sua persona. Anzi, si può asserire che esercitare tali diritti rafforzerebbe al contempo il ruolo delle pubbliche amministrazioni e degli Enti locali nell’amministrazione ordinaria della res publica, applicando i dispositivi dell’ordinamento interno. Quanto all’unità politica, gli esponenti non vedono come uno Stato di Diritto, garante dei diritti fondamentali, possa intaccare la sua unità politica, che invece verrebbe potenziata considerevolmente.
Stante quanto espresso nei precedenti punti del presente atto di denuncia, se ne dovrebbe convenire che, ai sensi dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli, tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli, non possono produrre alcun effetto, e che pertanto la legge n. 94/2009 approvata dal Parlamento italiano e in vigore dall’8 agosto 2009 dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti inapplicabile all’ordinamento interno dello Stato italiano.
D’altro canto, ai sensi dell’art. 30 della succitata Dichiarazione, il ristabilimento di diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere che si impone a tutti i membri della comunità internazionale. Ciò motiva questo atto di denuncia destinato alle Istituzioni e Autorità internazionali, con l’obiettivo che le stesse vogliano intervenire nel più breve tempo possibile per esprimere un parere vincolante al rispetto di diritti fondamentali garantiti dalle Carte internazionali in materia nonché agli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede internazionale.
Per quanto sopra esposto, apparendo la legge n. 94/2009 approvata dal Parlamento italiano e in vigore dall’8 agosto 2009, nonché le prassi a essa connesse, palesemente illegali e arbitrarie, i sottoscritti
C H I E D O N O
che la S.V. voglia compiere le opportune indagini preliminari per accertare se dai fatti denunciati e dalla disamina delle norme della legge n. 94/2009 sopra riportata emergono ipotesi di reato e violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e civili.
In particolare chiedono che la S.V.:
provveda a verificare presso la Procura della Repubblica e la Prefettura di Prato la sorte dei 412 bambini nati dal mese di gennaio 2009 da genitori senza il permesso di soggiorno, e così presso le Prefetture e Procure della Repubblica di ogni capoluogo italiano il comportamento assunto nei confronti di analoghe situazioni concernenti la registrazione anagrafica e il riconoscimento dei figli anche legittimi di immigrati irregolari;
valuti se la legge n. 94/2009 approvata dal Parlamento italiano non costituisca una grave violazione dei diritti fondamentali dell’essere umano, in spregio alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, alla Dichiarazione Universale sui Diritti Collettivi dei Popoli, al Patto internazionale relativo al diritti civili e politici, al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione di Ginevra, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, alla Costituzione italiana nonché all’insieme dei testi internazionali di tutela dei diritti umani e civili;
valuti se l’applicazione della suddetta legge approvata dal Parlamento italiano porti la minoranza sociale dei migranti “irregolari” a subire vessazioni o trattamenti disumani o degradanti;
valuti se sussistono ipotesi di reato nel caso vengano accertati eventi di epidemia, di morte, di sparizione, di sottrazione di minori ai genitori o ai familiari legittimi, o altri gravi eventi di danno anche casualmente collegati all’applicazione delle norme della legge n. 94/2009;
valuti, in ogni caso, se la pratica di considerare quali criminali gli immigrati privi di un valido titolo di soggiorno, obbligando i pubblici ufficiali, nonché tutti gli incaricati di pubblico servizio, a denunciare alle Autorità italiane la condizione di “clandestini” degli stessi immigrati, non rappresenti una violazione alla libertà individuale, nonché al diritto alla salute, al diritto alla partecipazione democratica alla vita sociale, ai principi di non discriminazione, di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di pari dignità sociale dell’individuo;
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I sottoscritti in qualità di denuncianti si riservano di integrare la prova orale e documentale. Gli esponenti chiedono di essere informati della eventuale richiesta di archiviazione degli atti a norma di legge.
Roma lì, 14 ottobre 2009
Roberto MALINI
Matteo PEGORARO
Dario PICCIAU
Gruppo EveryOne
Tel: (+ 39) 334-8429527 (+ 39) 331-3585406

















